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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0206 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 152, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ALa stabile organizzazione si considera entità separata ma non indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
BLa stabile organizzazione si considera entità separata ma non indipendente, svolgente le analoghe, e non le medesime, attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti ma non dei beni utilizzati.
CLa stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
DLa stabile organizzazione si considera entità separata ma non indipendente, svolgente le analoghe, e non le medesime, attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
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Risposta corretta: C

La stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

art. 152, comma 2 d.P.R. 917/1986
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