In materia di riporto delle perdite, l'art. 84 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 prevede che:
Mostra la risposta corretta
Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.