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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0229 · banca dati Magistratura Tributaria

In materia di riporto delle perdite, l'art. 84 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 prevede che:

APer i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare pari all'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.
BPer i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare pari all'utile che ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.
CPer i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare pari all'utile che non ha concorso alla formazione del reddito nell'esercizio corrente.
DPer i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.
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Risposta corretta: D

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

art. 84 d.P.R. 917/1986
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