Ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
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La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15 del medesimo decreto.