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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0248 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 172, comma 9, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AL'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
BL'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano dal periodo d'imposta successivo a quella in cui si è aperto l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è aperto l'ultimo esercizio della società incorporante.
CL'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data successiva a quella in cui si è aperto l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate.
DL'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano dal periodo d'imposta successivo a quella in cui si è aperto l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
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Risposta corretta: A

L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

art. 172, comma 9 d.P.R. 917/1986
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