AL'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
BL'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano dal periodo d'imposta successivo a quella in cui si è aperto l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è aperto l'ultimo esercizio della società incorporante.
CL'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data successiva a quella in cui si è aperto l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate.
DL'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano dal periodo d'imposta successivo a quella in cui si è aperto l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.