L’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno prevista dall’art. 24-ter del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
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È revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 24-ter del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti.