APrevede che al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 dell'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate italiane.
BPrevede che al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 dell'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata unitariamente e dunque considerando il reddito unitario di tutte le controllate estere.
CPrevede che al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 dell'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta nazionale è calcolata unitariamente e dunque considerando il reddito unitario di tutte le controllate italiane.
DPrevede che al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 dell'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera.