APer le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 8 dell'articolo 85 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non si applicano quando non è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
BPer le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 8 dell'articolo 85 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
CPer le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
DPer le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 8 dell'articolo 85 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non si applicano quando non è richiesta la tassazione separata a norma del comma 4 dell'articolo 18 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.