AIl reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, se il chiamato all'eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III del medesimo decreto, se il chiamato è un soggetto diverso.
BIl reddito dei cespiti ereditari è determinato in via definitiva secondo le disposizioni del titolo I, sezione I del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, se il chiamato all'eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III del medesimo decreto, se il chiamato è un soggetto diverso.
CIl reddito dei cespiti ereditari è determinato in via definitiva secondo le disposizioni del titolo I, sezione I del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, se il chiamato all'eredità è persona giuridica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III del medesimo decreto, se il chiamato è un soggetto diverso.
DIl reddito dei cespiti ereditari è determinato in via definitiva secondo le disposizioni del titolo I, sezione I del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, se il chiamato all'eredità è persona giuridica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III del medesimo decreto, se il chiamato è una persona fisica.