AGli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
BGli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta successivi alla data dalla quale l'operazione ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla beneficiaria. I predetti obblighi non sono trasferibili, in caso di scissione totale, alla beneficiaria stessa designata nell'atto di scissione.
CGli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta successivi alla data dalla quale l'operazione ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa. I predetti obblighi non sono trasferibili, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
DGli obblighi tributari della società beneficiaria riferibili a periodi di imposta successivi alla data dalla quale l'operazione ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa. I predetti obblighi non sono trasferibili, in caso di scissione totale, alla società scissa.