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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0361 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ANon si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 22 della Costituzione e le loro pertinenze.
BNon si considerano produttive di reddito, anche se oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 9 e 21 della Costituzione e le loro pertinenze.
CNon si considerano produttive di reddito, anche se sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 7 e 20 della Costituzione e le loro pertinenze.
DNon si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze.
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Risposta corretta: D

Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze.

art. 36 d.P.R. 917/1986
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