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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0438 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 118 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AAl soggetto controllato compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili e la liquidazione dell'unica imposta dovuta. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
BAl soggetto controllato compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
CAl soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili e la liquidazione dell'unica imposta dovuta. Al soggetto controllato compete il riporto a nuovo dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
DAl soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
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Risposta corretta: D

Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

art. 118 d.P.R. 917/1986
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