Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0462 · banca dati Magistratura Tributaria
L’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall’art. 24-bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
ANon e' deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
BÈ deducibile da tutte le imposte o contributi.
CÈ deducibile esclusivamente dall’imposta sul reddito delle società e dall’imposta regionale sulle attività produttive.
DÈ deducibile esclusivamente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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Risposta corretta: A
Non e' deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
art. 24-bis d.P.R. 917/1986
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