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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0479 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 118, quarto comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AConcorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 2-bis dell'art. 118 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
BNon concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 2 dell'art. 118 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
CNon concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 3 dell'art. 118 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
DNon concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 dell'art. 118 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
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Risposta corretta: D

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 dell'art. 118 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

art. 118 d.P.R. 917/1986
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