Ai sensi dell'art. 118, quarto comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
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Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 dell'art. 118 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.