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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0490 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ANel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
BNel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 109 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
CNel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 109 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
DNel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 109 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
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Risposta corretta: A

Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.

art. 47 d.P.R. 917/1986
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