Ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
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Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.