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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0513 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AL'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, pertanto in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi di impresa.
BL'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.
CL'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.
DL'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi di impresa.
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Risposta corretta: C

L'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

art. 67 d.P.R. 917/1986
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