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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0520 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai fini dell’art. 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AI redditi delle società in nome collettivo residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio soltanto se effettivamente percepiti e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
BI redditi delle società in nome collettivo non residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, e secondo progressività rispetto alla sua quota di partecipazione agli utili.
CI redditi delle società in nome collettivo residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
DI redditi delle società in nome collettivo non residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio soltanto se effettivamente percepiti e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
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Risposta corretta: C

I redditi delle società in nome collettivo residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

art. 5 d.P.R. 917/1986
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