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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0536 · banca dati Magistratura Tributaria

Ad avviso dell’art. 15 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, dall'imposta lorda si detrae un importo:

APari al 18 per cento dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto, o della locazione, dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.
BPari al 22 per cento dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.
CPari al 23 per cento dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto, o della locazione, dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità.
DPari al 19 per cento dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto, o della locazione, dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.500 per ciascuna annualità.
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Risposta corretta: B

Pari al 22 per cento dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.

art. 15 d.P.R. 917/1986
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