ASe in uno o più degli anni indicati al comma 1 dell’art. 19 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per il primo scaglione di reddito.
BSe in uno o più degli anni indicati al comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 12 d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per il secondo scaglione di reddito.
CSe in uno o più degli anni indicati al comma 1 dell’art. 16 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 12 d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per il terzo scaglione di reddito.
DSe in uno o più degli anni indicati al comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per il secondo scaglione di reddito.