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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0555 · banca dati Magistratura Tributaria

Secondo l'art. 59 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AGli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
BGli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 43, comma 4, lettera a) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 30 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
CGli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 50 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
DGli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
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Risposta corretta: D

Gli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.

art. 59 d.P.R. 917/1986
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