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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0556 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AIl trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; dal punto di vista contabile l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
BIl trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
CIl trasferimento di azienda per causa di morte costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; in tal caso l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. Il trasferimento di azienda per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.
DIl trasferimento di azienda per causa di morte non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; in tal caso l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. Il trasferimento di azienda per atto gratuito costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.
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Risposta corretta: B

Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

art. 58 d.P.R. 917/1986
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