AGli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h) dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
BGli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h) dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
CGli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h) dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sostenuti dalle società in nome collettivo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
DGli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h) dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sostenuti dalle società in accomandita semplice di cui all'articolo 4 del medesimo decreto si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.