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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0563 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 172, comma 1, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ALa fusione tra più società non costituisce realizzo ma distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
BLa fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
CLa fusione tra più società costituisce realizzo e non distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
DLa fusione tra più società costituisce realizzo e non distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, escluse quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
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Risposta corretta: B

La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

art. 172, comma 1 d.P.R. 917/1986
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