AStante quanto previsto dall’art. 16 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
BStante quanto previsto dall’art. 15 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.943,71 ma non euro 31.987,41.
CStante quanto previsto dall’art. 15 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.943,71 ma non euro 30.987,41.
DStante quanto previsto dall’art. 16 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale o secondaria stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.