Ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
Mostra la risposta corretta
L’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente alle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.