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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0574 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AL’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente alle indennità spettanti a titolo di risarcimento. L’imposta non si applica separatamente alle indennità spettanti a titolo di risarcimento in forma assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.
BL’imposta sul reddito delle persone fisiche non si applica separatamente alle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche se in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.
CL’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente alle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.
DL’imposta sul reddito delle persone fisiche non si applica separatamente alle indennità spettanti a titolo di risarcimento ma alle sole indennità assicurative dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.
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Risposta corretta: C

L’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente alle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

art. 17 d.P.R. 917/1986
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