AI soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllati ed a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 54 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162 del medesimo decreto, che assume la qualifica di consolidante.
BI soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera f), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllati ed a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 53 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162 del medesimo decreto, che assume la qualifica di consolidata.
CI soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera h), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllati ed a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 52 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162 del medesimo decreto, che assume la qualifica di consolidata.
DI soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllanti ed a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162 del medesimo decreto, che assume la qualifica di consolidante.