AI redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917per quelli situati all'estero.
BI redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo III del titolo II per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per quelli situati all'estero.
CI redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ma beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non concorrono a formare il reddito secondo le disposizioni del capo III del titolo II per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per quelli situati all'estero.
DI redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e non beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo I del titolo III per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per quelli situati all'estero.