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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0667 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 163 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ALa stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto. Può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto soltanto nei confronti di soggetti diversi.
BLa stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
CLa stessa imposta può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, purché nei confronti di soggetti diversi.
DLa stessa imposta può essere applicata più volte, anche in dipendenza dello stesso presupposto.
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Risposta corretta: B

La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

art. 163 d.P.R. 917/1986
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