Ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, dall'imposta lorda si detrae un importo:
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Pari al 22 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse.