L’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno prevista dall’art. 24-ter del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
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È esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.