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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0712 · banca dati Magistratura Tributaria

Gli effetti dell’opzione per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ACessano in ogni caso in ipotesi di omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 dell’art. 24-bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In tal caso, vengono meno gli effetti prodotti nei gli ultimi tre periodi d'imposta che precedono la violazione. Gli effetti dell’opzione non cessano nell’ipotesi di parziale versamento, purché sia sanato entro centoventi giorni dalla violazione.
BCessano in ogni caso in ipotesi di omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 dell’art. 24-bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non cessano nell’ipotesi di parziale versamento, purché sia sanato entro novanta giorni dalla violazione.
CCessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 dell’art. 24-bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.
DCessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 dell’art. 24-bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In tal caso, vengono meno gli effetti prodotti nei gli ultimi due periodi d'imposta che precedono la violazione.
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Risposta corretta: C

Cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 dell’art. 24-bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

art. 24-bis d.P.R. 917/1986
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