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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0727 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 139-bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole:

AConcorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della sommatoria tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società esclusi dal consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
BConcorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che non sono dedotte e i redditi della stessa società esclusi dal consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
CConcorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
DConcorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della sommatoria tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
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Risposta corretta: C

Concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

art. 139-bis d.P.R. 917/1986
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