AGli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 74 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 30 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
BGli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
CGli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 50 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
DGli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 74 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 50 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.