APer le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni necessari allo svolgimento della loro attività, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 65 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per le società di fatto.
BPer le società in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 65 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per le società di fatto. Per le società in nome collettivo si considerano relativi all'impresa tutti i beni necessari per lo svolgimento dell'attività di questa.
CPer le società in nome collettivo si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 65 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per le società di fatto. Per le società in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni necessari per lo svolgimento dell'attività di questa.
DPer le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 65 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per le società di fatto.