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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0810 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ASe le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 vengono conseguite per ammontare inferiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
BSe le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 vengono conseguite per ammontare inferiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 3 del detto articolo.
CSe le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
DSe le indennità di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 vengono conseguite per ammontare inferiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 2 del detto articolo.
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Risposta corretta: C

Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

art. 88 d.P.R. 917/1986
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