ASe le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 vengono conseguite per ammontare inferiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
BSe le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 vengono conseguite per ammontare inferiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 3 del detto articolo.
CSe le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
DSe le indennità di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 86 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 vengono conseguite per ammontare inferiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 2 del detto articolo.