ANelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo 178 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente non concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto residente beneficiario nella misura in cui siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.
BNelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo 175 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente non concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.
CNelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo 175 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.
DNelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo 178 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.