AAi conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a) dell'art. 178 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato.
BAi conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a) dell'art. 178 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due non sia residente nel territorio dello Stato.
CAi conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 178 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due non sia residente nel territorio dello Stato.
DAi conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera d) dell'art. 178 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due non sia residente nel territorio dello Stato.