Ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa:
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Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore.