AIn caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra la fine dell'esercizio e la fine della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti.
BIn caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti.
CIn caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra la fine dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico. Il reddito di impresa relativo al predetto periodo non può essere determinato a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti.
DIn caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra la fine dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti.