ALe disposizioni degli articoli 182 e 183 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
BLe disposizioni degli articoli 182 e 183 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non valgono nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
CLe disposizioni degli articoli 182 e 183 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fallimento di enti diversi dalle società. Non valgono nei casi di liquidazione di enti diversi dalle società.
DLe disposizioni degli articoli 182 e 183 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione di enti diversi dalle società. Non valgono nei casi di fallimento di enti diversi dalle società.