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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0917 · banca dati Magistratura Tributaria

Stante quanto previsto dall’art. 40 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AIl reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
BIl reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato e non dalla data in cui è stato comunque utilizzato dal possessore.
CIl reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui è stato effettivamente utilizzato dal possessore e non dal momento in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato.
DIl reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato utilizzato il possessore.
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Risposta corretta: A

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

art. 40 d.P.R. 917/1986
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