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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0923 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 187 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ADopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte.
BIn sede di apertura della successione, prima dell'accettazione dell'eredità, il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte.
CDopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, escluso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte.
DDopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, escluso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione provvisoria delle relative imposte.
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Risposta corretta: A

Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte.

art. 187 d.P.R. 917/1986
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