ALe remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 110, comma 9, lettera b) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 30 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
BLe remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
CLe remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 110, comma 9, lettera b) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 50 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
DLe remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 108, comma 7, lettera b) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 30 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.