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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0550 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131:

AL'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, purché vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, considerando quelli extratestuali e prescindendo dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.
BL'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, considerando quelli extratestuali e gli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.
CL'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.
DL'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, purché vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.
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Risposta corretta: C

L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.

art. 20 d.P.R. 131/1986
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