AL'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, purché vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, considerando quelli extratestuali e prescindendo dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.
BL'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, considerando quelli extratestuali e gli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.
CL'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.
DL'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, purché vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.