ASe una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota meno onerosa, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. La disposizione del comma 1 dell'art. 23 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 si applica ai crediti, ai beni mobili e alle rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, all'applicazione dell'aliquota meno onerosa.
BSe una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste le medesime aliquote, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. La disposizione del comma 1 dell'art. 23 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
CSe una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. La disposizione del comma 1 dell'art. 23 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
DSe una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota meno onerosa, purché per i singoli beni o diritti non siano stati pattuiti corrispettivi distinti. La disposizione del comma 1 dell'art. 23 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.