Superaconcorso
Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0820 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131:

ASe il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 52 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, ridotto di un terzo, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 51 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.
BSe il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.
CSe il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 53 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al novanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 la sanzione si applica anche se la differenza è superiore al quarto del valore accertato.
DSe il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 54 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, ridotto di un terzo, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 53 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 la sanzione si applica anche se la differenza è superiore al terzo del valore accertato.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: B

Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.

art. 71 d.P.R. 131/1986
🔒 La spiegazione dettagliata di questo quesito è disponibile per gli abbonati Superaconcorso Pro.

Altri quesiti su Imposta di registro (d.P.R. 131/1986)

Vuoi allenarti davvero?

Simulazioni cronometrate sulla banca dati completa, quaderno degli errori e statistiche.

Crea account gratuito →