ASe il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 52 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, ridotto di un terzo, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 51 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.
BSe il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.
CSe il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 53 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al novanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 la sanzione si applica anche se la differenza è superiore al quarto del valore accertato.
DSe il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 54 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, ridotto di un terzo, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 53 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 la sanzione si applica anche se la differenza è superiore al terzo del valore accertato.